I NUOVI PARAMETRI FORENSI IN G.U.
È stato pubblicato sulla G.U. n. 236 dell’8 ottobre 2022, il decreto del Ministero della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 contenente il Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 13 agosto 2022 , n. 147 . Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; V isti gli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; Visto il decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; Sulla proposta del Consiglio nazionale forense, pervenuta in data 10 febbraio 2022; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 17 febbraio 2022; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; V ista la nota del 20 luglio 2022, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri e la relativa presa d’atto in data 11 agosto 2022;
ADOTTA il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche alle disposizioni generali in tema di compensi e spese All’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «di regola» sono soppresse. Art. 2. Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all’attività civile e amministrativa All’articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «di regola sino all’80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 50 per cento», e l’ultimo periodo è soppresso; b) al comma 1 -bis , le parole: «è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento»; c) al comma 2, le parole: «di regola» sono soppresse; d) al comma 3, le parole: «di regola» sono soppresse; e) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4 -bis . I parametri previsti dalla allegata tabella n. 7 per i procedimenti di volontaria giurisdizione si applicano esclusivamente a quelli aventi natura non contenziosa.»; f) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5 -bis. Il giudice può riconoscere, se richiesto, il compenso previsto per la fase di studio della controversia in favore del professionista che subentra nella difesa del cliente in un momento successivo alla fase introduttiva.» g) al comma 6, le parole: «la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale» sono sostituite dalle seguenti: «il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto,»; h) il comma 9 è sostituito dal seguente: « 9. Nel caso di dichiarata responsabilità processuale ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile, il compenso dovuto all’avvocato del soccombente è ridotto del 75 per cento rispetto a quello altrimenti spettante. Nei casi d’inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda il compenso è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, nella misura del 50 per cento.»; i) al comma 10 -bis le parole: «di regola» sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando è proposto ricorso incidentale, il compenso per la fase introduttiva è aumentato fino al 20 per cento. I compensi per la fase cautelare monocratica previsti dalle tabelle 21 e 22 sono dovuti solo quando vengono svolte attività ulteriori rispetto alla formulazione dell’istanza cautelare.»; l) dopo il comma 10 -bis sono aggiunti i seguenti: «10 -ter . Nel caso di appello cautelare davanti al Consiglio di Stato è dovuto il compenso previsto dalla allegata tabella n. 22 per la fase di studio della controversia e per la fase introduttiva del giudizio, nonché il 50 per cento del compenso relativo alla fase decisionale. 10 -quater . Nei giudizi davanti alla Corte di cassazione, il compenso relativo alla fase decisionale del giudizio può essere aumentato fino al 50 per cento quando è depositata memoria ai sensi dell’articolo 378 del codice di procedura civile. 10 -quinquies. Nei procedimenti di ammissione al passivo e di impugnazione dello stato passivo aventi ad oggetto crediti di lavoro dipendente, i parametri previsti dalla allegata tabella n. 20 -bis possono essere ridotti fino al 50 per cento. 10 -sexies . Nel caso di reclamo in corte di appello avverso la sentenza dichiarativa del fallimento e gli altri provvedimenti del tribunale fallimentare, si applicano i parametri previsti dalla allegata tabella n. 12. 10 -septies. Per le attività difensive svolte dall’avvocato in qualità di curatore del minore, il compenso è liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle allegate al presente decreto relative alle procedure e ai giudizi in cui è di volta in volta nominato.». 2. All’articolo 5 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’utile effettivo e i profitti attesi si intendono di regola non inferiori al 10 per cento del valore dell’appalto, salvo che non siano ricavabili dagli atti di gara.»; b) al comma 6 le parole «di regola e», ovunque ricorrono, sono soppresse. 3 . All’articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse. 4 . All’articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse. 5 . All’articolo 9, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse. 6. All’articolo 10 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola», ovunque ricorrono, sono soppresse. 7 . All’articolo 11, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse. Art. 3. Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all’attività penale 1 . All’articolo 12 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «di regola fino all’80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 50 per cento»; b) al comma 2, le parole: «di regola» sono soppresse; c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3 -bis. I compensi previsti per le indagini difensive sono aumentati del 20 per cento quando tali indagini siano particolarmente complesse o urgenti. 3 -ter. Per le attività difensive svolte davanti al Tribunale per i minorenni, i compensi sono liquidati applicando i parametri previsti dalla allegata tabella n. 15, con riferimento all’autorità giudiziaria che sarebbe stata competente qualora al momento del fatto l’imputato fosse stato maggiorenne.». 2 . All’articolo 17 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse. Art. 4. Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all’attività stragiudiziale All’articolo 18, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando, tuttavia, l’affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte.» 2 . All’articolo 19, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola sino all’80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 50 per cento» . 3 . All’articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «di regola», ovunque ricorrono, sono soppresse; b) al comma 1 -bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell’attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.». 4 . All’articolo 21, comma 7, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola e», ovunque ricorrono, sono soppresse. 5. L’articolo 22 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, è sostituito dal seguente: «Art. 22 (Affari di valore superiore a euro 520.000,00). — 1. Per le prestazioni stragiudiziali in relazione ad affari di valore superiore a euro 520.000,00 il compenso è liquidato sulla base di una percentuale progressivamente decrescente del valore dell’affare, secondo quanto previsto dalla allegata tabella n. 25.». 6. Dopo l’articolo 22 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, è aggiunto il seguente: «Art. 22 -bis (Compensi a tempo) . — 1. Nel caso di pattuizione dei compensi a tempo, si tiene conto di un parametro indicativo da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora superiore a trenta minuti.». 7. All’articolo 24, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «di regola» sono soppresse; 8 . All’articolo 26, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «di regola» sono soppresse. 9 . All’articolo 27, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «, di regola,» e le parole «di regola» sono soppresse. Art. 5. Revisione delle tabelle dei parametri forensi allegate al decreto di cui al Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 1 . Le tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 sono sostituite da quelle allegate al presente regolamento. Art. 6. Disposizione temporale 1 . Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore. Art. 7. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
FONTI: Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it