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Per la CTP di Potenza il Manuale di Frascati rappresenta una fonte esterna di soft law, senza alcuna efficacia obbligatoria per l’interprete.

Per la CTP di Potenza (sentenza n. 392 depositata il 02.08.2022) il Manuale di Frascati rappresenta una fonte esterna di soft law, senza alcuna efficacia obbligatoria per l’interprete. Sicuramente non possono essere applicate come referenti normativi o integrativi, fonti inesistenti e non conoscibili dal contribuente né possono essere applicate ora, per allora, interpretazioni degli uffici come è successo nel caso che ci occupa. Ed ancora: “ Visto lo spiccato tecnicismo che deve essere alla base di una valutazione del genere, è parere di questa Commissione che l’idoneità o meno delle spese sostenute per studiare e ricercare un determinato prodotto o processo, sia oggetto di approfondimento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, non potendo essere ovviamente, i funzionari dell’Agenzia delle Entrate, competenti in ogni settore di attività”.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Provinciale di POTENZA Sezione 01, riunita in udienza il 16/02/2022 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: LEONE MICHELE, Presidente SAVINO GAETANO, Relatore LACEDRA DONATO, Giudice

in data 16/02/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA – sul ricorso n. 248/2021 depositato il 27/09/2021 proposto da Il ……. Coop. Soc. – P.IVA:………..64 Difeso da Filomena Alaia – LAAFMN70C58I893A contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza elettivamente domiciliato presso dp.potenza@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l’impugnazione di: – ATTO DI RECUPER n. TC3……..5 REC.CREDITO.IMP 2016 – ATTO DI RECUPER n. TC3………5 REC.CREDITO.IMP 2017 – ATTO DI RECUPER n. TC3……..5 REC.CREDITO.IMP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: l’annullamento di quanto impugnato con vittoria di spese. Resistente/Appellato: il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso inviato il 27.9.2021,il ……Società Cooperativa Sociale, impugnava l’atto di recupero n. TC3C…..5/2021,della Direzione Provinciale di Potenza, Ufficio Controlli, per i seguenti motivi: illegittimità dell’atto di recupero per difetto di prova; illegittimità dell’atto di recupero per carenza del presupposto; illegittimità della sanzione comminata dall’Ufficio. Si chiedeva l’annullamento di quanto impugnato con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio l’agenzia delle Entrate impugnando, punto per punto, quanto affermato da parte ricorrente e sostenendo come correttamente avesse agito e nel rispetto della normativa vigente. Si chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione, vista la normativa e gli atti, accoglie il ricorso. Infatti, certamente da accogliere è il primo motivi di doglianza di parte ricorrente. Ora, come si afferma nel ricorso, l’Ufficio non ritiene rientrante nelle attività ammissibili di cui all’art. 3 del D.L. n. 145/2013, l’attività di R&S posta in essere dalla ricorrente, limitandosi a riportarsi al c.d. Manuale di Frascati, quale manuale base dal quale estrarre i concetti di ricerca e sviluppo. Peraltro negli anni di riferimento, nessuna circolare dell’Agenzia delle Entrate aveva richiamato il Manuale di frascati. Comunque come correttamente continua parte ricorrente, questo “Manuale” è stato richiamato, per la prima volta, nella legge di bilancio 2020 e comunque rappresenta una fonte esterna di soft law, senza alcuna efficacia obbligatoria per l’interprete. Sicuramente non possono essere applicate come referenti normativi o integrativi, fonti inesistenti e non conoscibili dal contribuente né possono essere applicate ora, per allora, interpretazioni degli uffici come è successo nel caso che ci occupa. L’ufficio, in sostanza, ha ritenuto inesistenti i requisiti
di cui all’art. 3 del D.L. n. 145/2013,sul presupposto che nessun metodo innovativo viene sperimentato dalla società ricorrente in contributi scientifici innovativi. Dice l’ufficio che dei metodi sperimentati dalla ricorrente vi è un’ampia documentazione solo andando su internet, e di altri metodi capaci di creare condizioni per un migliore adattamento all’ambiente dell’anziano soprattutto nelle residenze. Nessuna innovazione, poi, ha riscontrato l’ufficio neanche nel servizio di assistenza il quale si basa, come dimostrerebbe la scheda sulla “frequenza dell’attività”, su test e schede sistemiche anch’esse già note in campo scientifico. Ha ancora aggiunto l’ufficio, a giustificazione del recupero, che in sostanza, l’attività sistemica a cui la società fa riferimento non ha generato conoscenza aggiuntiva capace di contribuire alla cura delle demenze. La stessa pubblicazione “il ……. news”, semestrale, rivolto alla comunità scientifica e con articoli di esperti del settore, non presenta, secondo parte resistente, contributo innovativo all’attività scientifica. Ora a giudizio di questa Commissione, parte resistente sarebbe giunta a tali conclusioni su mere supposizioni, non rette da alcun supporto probatorio, non avendo le competenze tecniche necessarie per poter dire se l’attività svolta dalla ricorrente sia riconducibile o meno all’attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del D.L. n. 145/2013.Peraltro, per agevolare eventuale controlli, l’Agenzia avrebbe avuto la possibilità di chiedere parere tecnico in ordine all’ammissibilità di specifiche attività o comunque alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti come prevede il D.M. 27 maggio 2015. Non essendo ,però, la richiesta ditale parere obbligatoria, come correttamente ancora continua parte ricorrente, l’Ufficio si limita ad una valutazione degli investimenti sulla base di indicazioni contenute in documenti di prassi quale il manuale di Oslo ed il manuale di Frascati. Ora, visto lo spiccato tecnicismo che deve essere alla base di una valutazione del genere, è parere di questa Commissione che l’idoneità o meno della spese sostenute per studiare e ricercare un determinato prodotto o processo, sia oggetto di approfondimento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, non potendo essere ovviamente, i funzionari dell’Agenzia delle Entrate, competenti in ogni settore di attività. Saranno i funzionari del Ministero dello sviluppo economico che meglio potranno valutare tutta la documentazione depositata da parte ricorrente al fine di valutare il diritto o meno della società Cooperativa ad usufruite dei fondi previsti dall’art. 3 del D.L. n. 145/2013.Ogni altra eccezione risulta assorbita da quanto deciso. Per la particolarità della fattispecie si compensano le spese tra le parti. P.Q.M. Accoglie il ricorso. Compensa le spese tra le parti.

Potenza 16.02.2022

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