Close

Addizionale provinciale accise.

Il Tribunale di Avellino, sez. II, con le sentenze nn. 1/2024 e 1132/2023 in oggetto accoglie la domanda di ripetizione dell’indebito proposta da un nostro assistito, con l’ausilio tecnico del nostro avv. Filomena Alaia, e avente ad oggetto le somme addebitatele, nei contratti di fornitura di energia elettrica stipulati con due diverse società fornitrici, a titolo di addizionale provinciale all’accisa.

L’addizionale anzidetta sulle accise all’energia elettrica, introdotta nel nostro ordinamento dal D.L. n. 511/1988, consiste in un’imposta al cui versamento è tenuto il venditore dell’energia, al quale è però attribuito il diritto di rivalsa sul consumatore finale. La normativa in materia è stata arricchita da una Direttiva comunitaria, 2003/96/CE, cui ne è seguita un’altra, 2008/118/CE, che prevedono la legittimità dell’imposizione tributaria subordinatamente al ricorrere di due condizioni: il rispetto delle regole di imposizione comunitarie e la previsione di finalità specifiche. A fronte del mutuato quadro normativo che consente l’imposizione di detta imposta solo subordinatamente alle condizioni sopra esposte, solo con il D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 44/2012 la normativa nazionale è stata allineata a quella europea, abrogando l’art. 6 del D.L. n. 511/1988. In relazione, invece, al periodo temporale che va dall’aprile del 2010 – data a partire dalla quale era prevista la decorrenza degli

effetti dell’attuazione della Direttiva 2008/118/CE – e aprile del 2012 – data di abrogazione del D.L: n. 511/1988 – deve rivelarsi un disallineamento tra disciplina nazionale ed europea in conseguenza del quale le accise versate dal consumatore finale, in conseguenza dell’esercizio del diritto di rivalsa del venditore di energia elettrica, devono considerarsi indebitamente percepite e, dunque, possibile oggetto di una legittima azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c.. Questo è il risultato a cui è pervenuto il Tribunale di Avellino, accogliendo il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte secondo il quale “l’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica di cui al D.L. 511/1988 art. 6, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 26/2007 art. 5 comma 1, va disapplicata per contrasto con l’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17″ (Cass. civ., sez. trib., n. 22343/2020)”, non possedendo la stessa i requisiti previsti dlla normativa europea sopravvenuta.

Avv. Anna Masi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *