Close

Forfetari: le spese anticipate in nome e per conto del cliente

Il contribuente in regime forfetario non espone in dichiarazione le spese anticipate in nome e per conto del cliente, che non costituiscono ricavi (o compensi).

Il regime forfetario si caratterizza per il fatto che il reddito imponibile si determina con modalità non analitiche: ai ricavi o ai compensi percepiti, a seconda che il contribuente sia impresa o lavoratore autonomo, si applica un abbattimento a titolo di riconoscimento forfetario dei costi; al risultato così ottenuto, al netto delle deduzioni permesse, si applica infine l’aliquota dell’imposta sostitutiva. In questo contesto il corretto trattamento delle spese anticipate in nome e per conto del cliente può assumere importanza non secondaria, dato che questi costi non potranno essere dedotti analiticamente. L’insieme delle spese anticipate in nome e per conto del cliente può comprendere una variegata platea di costi, che possono andare dalle spese postali, passando per le imposte di bollo, fino a qualsiasi altro costo legato alla prestazione eseguita. La discriminante per qualificare come tali costi è la presenza della documentazione sottostante: infatti l’articolo 15 comma 1 numero 3 del DPR 633/72 qualifica come tali “le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate”.

Le spese anticipate in nome e per conto del cliente, se documentate, non concorrono a formare la base imponibile fiscale né previdenziale, quindi, anche per il contribuente in regime forfetario, non costituiscono ricavi o compensi imponibili; diversamente dai rimborsi spese non documentati e da quelli forfetari. Non costituendo ricavi o compensi imponibili, tali spese, in sede di emissione della fattura, saranno separatamente indicate e non dovranno essere assoggettate a ritenuta d’acconto o IVA (che non interessano il contribuente in regime forfetario), nè a ritenuta previdenziale. La controparte, che riceve una siffatta fattura da parte del contribuente in regime forfetario, dovrà esporre correttamente tali valori in sede di compilazione della Certificazione Unica autonomi, indicando:

  • con codice 24: i “compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario”;
  • con codice 22: le “somme che non costituiscono reddito”.

Ovviamente ciò che è indicato in Certificazione Unica non assume valore vincolante, per cui, fermo restando il diritto alla correzione dell’errore, nel caso in cui le spese anticipate in nome e per conto del cliente siano regolarmente documentate, anche in caso di erronea esposizione, non costituiranno comunque reddito imponibile.  Così come, al contrario, lo costituiranno i rimborsi di spese non documentate o forfetarie, anche se esposte in Certificazione Unica con il codice 22.

FONTE (FISCO&TASSE)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *