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Capitalizzazioni nel 2021 con super ACE

Il DL Sostegni-bis potenzia «una tantum» l’agevolazione per la crescita economica

Nella versione finale del decreto “Sostegni-bis”, approdato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 25 maggio, trova conferma, all’art. 19, la previsione di una super ACE diretta ad incentivare la patrimonializzazione delle imprese nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (2021 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare).

L’incentivo si innesta sul collaudato meccanismo dell’ACE prevedendo che alla variazione in aumento del capitale proprio si applichi un coefficiente di remunerazione del 15%, considerando un ammontare massimo di variazione pari a 5 milioni di euro, indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.

In estrema sintesi, ogni 1.000 euro versati o accantonati nella società produrranno per i soggetti IRES un beneficio fiscale di 36 euro (il 24% del 15%) con un beneficio massimo di 180.000 euro per effetto del limite sopra richiamato di 5 milioni (importo ridotto rispetto alle prime bozze di provvedimento circolate le scorse settimane).

Una rilevante novità apportata dalla nuova super ACE è rappresentata dalla possibilità di beneficiare immediatamente dell’incentivo fiscale, mediante un credito d’imposta calcolato sulla base delle aliquote IRES e IRPEF in vigore nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Tale credito di imposta potrà essere utilizzato in compensazione o ceduto, previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, dal giorno successivo a quello dell’avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto in parte, a riserva l’utile di esercizio.
Nel caso di cessione, la norma prevede che i cessionari rispondano solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Resta fermo, per espressa previsione normativa, che il credito d’imposta non è produttivo di interessi e non concorre a formare il reddito d’impresa, né la base imponibile IRAP.

Dal punto di vista della tecnica normativa, l’art. 19 del DL 73/2021 si limita a richiamare “la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente” e “l’aliquota percentuale di cui alla lettera qui del comma 287 dell’articolo uno della legge 27 dicembre 2019, n 160”; quest’ultimo provvedimento (legge di bilancio 2020) ha “ripristinato” l’ACE (DL 201/2011), fissando l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio all’1,3%.

In ragione di tale rinvio, salvo quanto espressamente disposto dal DL 73/2021, all’agevolazione in commento dovrebbero applicarsi le regole ordinarie dell’ACE, per lo meno con riferimento all’individuazione dei soggetti beneficiari, degli incrementi e dei decrementi rilevanti.

In linea con la finalità della norma, una deroga rilevante ai criteri ordinari di conteggio è rappresentata dal fatto che, relativamente ai conferimenti in denaro, non occorre effettuare alcun ragguaglio in quanto gli stessi rilevano a partire dal primo giorno del periodo di imposta.
Nulla cambia per gli accantonamenti a riserva degli utili, i quali si conteggiano a partire dall’inizio dell’esercizio in cui le riserve si sono formate.

In ragione della straordinarietà dell’intervento, il legislatore ha previsto anche un particolare meccanismo di recapture dell’agevolazione in caso di successiva riduzione degli apporti nella società, calibrando gli stessi in funzione delle modalità di utilizzo del beneficio.

Nel caso di fruizione del credito d’imposta, ne viene prevista la restituzione sulla base di diversi momenti di controllo.
Il primo deve essere effettuato confrontando la variazione in aumento del capitale proprio riferita al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto a quella del periodo d’imposta precedente.

Come evidenzia la relazione al provvedimento, se nel corso del 2021 sono stati effettuati incrementi per 1000 (con fruizione di un credito d’imposta pari a 36) e successivamente al conferimento, sempre nel 2021, si sono verificati decrementi per 200, la variazione del capitale proprio sulla quale calcolare il beneficio è pari a 800.
Esiste pertanto un credito d’imposta indebitamente fruito di 7,2 (200 x 15% x 24%) che deve essere restituito con le modalità che individuerà il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Analogo meccanismo di controllo è previsto per il 2022 e il 2023.

Nel caso in cui l’incentivo venga utilizzato in via ordinaria, cambiano le modalità di recupero, ma il principio di fondo resta confermato. Quindi, qualora la variazione in aumento del capitale proprio del periodo d’imposta successivo a quello in corso al dicembre 2021 (2022 per i soggetti solari) risulti inferiore rispetto a quella del periodo precedente, il reddito complessivo è aumentato del 15% della differenza in questione.

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