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Bonus prima casa giovani under 36: domande dal 24 giugno

Le domande per i giovani under 36 anni che procedono all’acquisto della prima casa possono essere presentate a partire dal 24 giugno 2021 fino al 30 giugno 2022.

Tra le misure previste dal Decreto Sostegni bis compare il bonus per la prima in favore dei giovani under 36, l’agevolazione troverebbe applicazione fino al 31 dicembre 2022 e prevede l’esenzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in caso di acquisto dell’abitazione principale.

Inoltre, nel caso di ISEE non superiore a 40.000 euro, potranno fare domanda fino al 30 giugno 2022 per usufruire della garanzia dello Stato pari all’80% della quota capitale del finanziamento.

L’obiettivo auspicato con questa misura è quello di incentivare l’autonomia abitativa dei giovani prevedendo agevolazioni in
materia di imposte indirette per l’acquisto della prima casa da parte di coloro che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato.

Potranno beneficiare del bonus prima casa coloro che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui è stipulato l’atto di acquisto di abitazioni o gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse.

Esenzione imposta sostitutiva

La bozza del decreto Sostegni bis prevede l’esenzione dall’imposta sostitutiva sul mutuo, in particolare, i finanziamenti erogati in favore di giovani under 36 per comprare, costruire o ristrutturare la prima casa, sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25%.

Per maggiori informazioni sul Bonus prima casa:Bonus prima casa 2021: agevolazione fiscale iva e imposta di registro

Come funziona il bonus prima casa under 36?

Per chi compra da un privato, l’agevolazione consiste nell’esenzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Non rientrano nell’agevolazione, l’imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali, per un totale di 320 euro, le quali restano da pagare.

Invece, per chi compra da una ditta, e quindi nelle compravendite soggette ad IVA, l’agevolazione consiste nell’esenzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale; restano l’imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi catastali per un totale di 320 euro.

Inoltre, l’esenzione prevede l’esenzione dell‘imposta sostitutiva e le imposte di registro, ipotecaria e di bollo.

Quali condizioni devono essere rispettate?

Per beneficiare dell’agevolazione occorre:

  • non possedere altri immobili, ovunque siano situati;
  • l’abitazione non deve essere di lusso, ossia accatastata nelle categorie A/8 e A79;
  • se si è titolari, anche per quote, di una abitazione nello stesso Comune di quella da acquistare, questa andrà ceduta entro 1 anno dal rogito. Bisogna quindi spostare la propria residenza entro 18 mesi dal rogito nel Comune ove si trova l’immobile da acquistare;
  • ISEE inferiore a 40.000 euro. L’agevolazione dovrebbe trovare applicazione anche all’acquisto compiuto da due persone comprese in due diversi ISEE i quali siano ciascuno di importo inferiore a 40.000 euro, ma insieme di importo superiore;
  • se uno degli acquirenti ha i requisiti e altro acquirente ne è invece privo, il beneficio si applica alla sola parte di valore imponibile riferibile all’acquirente dotato dei requisiti richiesti;
  • occorre non avere ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato.

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