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NEGATA LA PREDEDUCIBILITA’ DEL CREDITO DEL PROFESSIONISTA IN CASO DI MANCATA AMMISSIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO


La Suprema Corte, con la recentissima sentenza, n. 639 del 15-01-2021 (sez. I, Pres. Cristiano, Rel. Fidanzia), si pronuncia sul tema dibattuto – tra l’altro già oggetto di remissione in pubblica – della prededucibilità del credito professionale derivante dalla prestazione di attività di assistenza e consulenza funzionale alla presentazione di una domanda di concordato preventivo.

La pronuncia qui in commento scaturisce da un ricorso avverso un provvedimento del Tribunale di Arezzo che, condividendo la conclusione raggiunta dal giudice delegato, ha respinto l’opposizione allo stato passivo ex art. 98 legge fall. proposta dal professionista per ottenere l’ammissione del suo credito allo stato passivo del fallimento non in via privilegiata – come statuito – ma in prededuzione.

La Corte esamina l’affannosa questione partendo dall’analisi del suo consolidato orientamento ai sensi del quale il credito derivante dall’attività di assistenza e consulenza per la redazione e presentazione della domanda concordataria, in quanto credito sorto in funzione della procedura, viene ammesso, automaticamente e concordemente al disposto dell’art. 111, co. 2, legge fall., in prededuzione nella successiva procedura fallimentare. Il soddisfacimento in prededuzione, sottolinea la Corte, è possibile esclusivamente nei casi in cui il fallimento sia intervenuto in seguito all’ammissione della domanda di concordato preventivo e non, a contrario, quando sia stato dichiarato in conseguenza della mancata apertura della procedura concordataria. La Corte individua la ragione di tale statuizione «nell’essere l’ammissione al concordato di per sè sintomatica della funzionalità alla procedura delle attività di assistenza e consulenza connesse alla presentazione della domanda e alle eventualmente successive sue integrazioni». Ad avviso della Suprema Corte, la prededucibilità va, dunque, esclusa allorquando « la procedura minore (nel caso di specie, quella di concordato preventivo) non sia stata aperta, per essere stata solo presentata una domanda di concordato dichiarata inammissibile L. Fall., ex art. 162, comma 2».

Viene, infatti, individuato il seguente principio di diritto: “la L. Fall., art. 111, comma 2, nello stabilire che sono considerati prededucibili i crediti sorti “in funzione” di una procedura concorsuale, presuppone che una tale procedura sia stata aperta, e non la semplice presentazione di una domanda di concordato, che dà luogo unicamente ad un procedimento di verifica volto al mero accertamento dell’ammissibilità della proposta. Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la presentazione della domanda di concordato preventivo dichiarata inammissibile o rinunciata non è pertanto prededucibile nel fallimento, ancorchè la sentenza dichiarativa si fondi sulla medesima situazione (di insolvenza) rappresentata nella domanda”.

Si allega la sintetizzata sentenza.

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