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LA PREDEDUCIBILITA’ DEL CREDITO DELL’ ATTESTATORE IN SEDE DI CONCORDATO PREVENTIVO AL VAGLIO DELLA CASSAZIONE

In attesa della pronuncia sul punto da parte della Prima Sezione della Corte di Cassazione, si sintetizzano le ragioni della remissione in pubblica udienza, disposta con l’ordinanza interlocutoria n. 23292 del 2020 (v. allegato), della seguente questione di diritto: se, in caso di mancata apertura di una procedura di concordato preventivo, debba essere considerato prededucibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 111, comma 2 l.f., il credito vantato dal professionista incaricato dal debitore di effettuare le valutazioni preliminari alla presentazione di una domanda di concordato c.d. in bianco o con riserva e di assisterlo – in pendenza del termine assegnato ex art. 161, comma 6 l.f. – ai fini della predisposizione del piano e della proposta di concordato.

In particolare, nella fattispecie esaminata dai giudici di legittimità, la Corte territoriale aveva accolto la tesi interpretativa secondo cui l’art. 111, comma 2 l.f., nell’attribuire natura prededucibile ai crediti che sono sorti in funzione di una procedura concorsuale, presupporrebbe l’apertura della relativa procedura e, dunque, la circostanza che la prestazione professionale dell’attestatore culmini nella presentazione della relativa domanda e nella conseguente ammissione del debitore alla procedura minore. Ad avviso della Corte, è l’esito del concordato preventivo a orientare il giudizio di utilità concreta richiesto dall’ordinamento ai fini dell’attribuzione della prededuzione.

Contrariamente, ad avviso del ricorrente, nell’ambito della decisione inerente all’applicazione della prededuzione ex art. 111, comma 2 l.f., la verifica della funzionalità del credito rispetto alla procedura deve essere compiuta non effettuando una valutazione di utilità in concreto ex post ma esaminando, sulla base di un giudizio ex ante, se l’attività professionale prestata sia riconducibile all’alveo della procedura minore e alle finalità perseguite dalla stessa.

Attenderemo l’intervento chiarificatore della Corte sul punto e ne illustreremo il contenuto, in considerazione della sua rilevanza per gli interessi dei nostri clienti.

Dott.ssa Anna Masi

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