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Emergenza Covid-19 e diritti dei viaggiatori

  • Prime applicazioni giurisprudenziali della legislazione d’emergenza – Tribunale di Verona, Ordinanza del 19 gennaio 2021

Fonte: Ilsole24ore

L’emergenza Covid – 19 ha avuto un forte impatto sulla libertà di movimento dei cittadini e, inevitabilmente, sulle sorti dei contratti di viaggio stipulati nei mesi antecedenti la pandemia.

La disciplina dei contratti di viaggio, dapprima contenuta nell’art. 28 D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 (la cui applicazione è stata estesa anche ai contratti di soggiorno), è stata successivamente trasposta nell’art. 88 bis del D.L. 17 marzo 2020, convertito con legge n. 27 del 24 aprile 2020.

In particolare, il co. 5 dell’art. 28 prevedeva che, in caso di recesso per impossibilità sopravvenuta, l’organizzatore potesse:

(i) offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore;

(ii) procedere al rimborso nei termini di cui all’art. 41 del Codice del Turismo ovvero

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Tratto da Plusplus24 e Smart24

(iii) emettere un voucher da utilizzare entro un anno dalla sua emissione di importo pari al rimborso spettante.

Con il successivo D.L. n. 9/2020, il legislatore ha precisato, al comma 12 dell’art. 88 bis, che l’emissione di voucher “assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario“, lasciando così intendere che la scelta tra i due rimedi spettasse unicamente all’organizzatore del viaggio.

Ciò ha destato un forte malcontento tra i consumatori ed ha determinato l’apertura di un procedimento di infrazione da parte della Commissione Europea nei confronti dell’Italia, che si è però concluso – nel novembre 2020 – con l’archiviazione.

Il caso

La recente ordinanza del Tribunale di Verona del 19 gennaio 2021 rappresenta una delle primissime pronunce in materia di cancellazione di contratti di trasporto e pacchetti turistici a causa della pandemia e offre, pertanto, un interessante spunto in tema di applicazione della legislazione d’emergenza.

I ricorrenti hanno convenuto in giudizio la titolare di un’agenzia viaggi, chiedendone la condanna al pagamento di circa 8.700 euro a titolo di restituzione dell’importo versato per l’acquisto “di un viaggio in Bhutan nel mese di aprile 2020”, annullato a causa della pandemia.

In particolare, a sostegno delle proprie pretese i ricorrenti hanno lamentato di aver ingiustamente ricevuto dall’agenzia un voucher in luogo del rimborso in denaro previsto ai sensi dell’art. 41 del Codice del Turismo.

La decisione del Tribunale di Verona

Secondo il Tribunale, deve ritenersi corretta l’emissione del voucher in luogo del rimborso del prezzo del pacchetto turistico acquistato. Ciò in quanto l’art. 88-bis del D.L. 18 del 17 marzo 2020 :

-“ha tipizzato delle specifiche ipotesi di sopravvenuta impossibilità della prestazione legate alle misure di contenimento della mobilità, introdotte per fronteggiare l’epidemia“;

-ha espressamente previsto che la scelta tra i due rimedi è rimessa in via discrezionale all’organizzatore del viaggio, “senza necessità di accettazione del destinatario“;

-costituisce, ai sensi del comma 13, norma di applicazione necessaria “con la conseguenza che tale disciplina deroga alla normativa comunitaria e di diritto internazionale“, facendo parte di “disposizioni straordinarie, emanate in situazioni di emergenza che prevalgono su tutte le altre norme applicabili in situazione di normalità“.

In parziale accoglimento della domanda dei ricorrenti, il Giudice ha però condannato l’agenzia al rimborso delle spese dagli stessi sostenute ma non incluse nel voucher, ovvero:

(i) del premio della polizza stipulata a copertura dell’annullamento del viaggio e

delle spese di visto di entrata in Buthan.

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