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Corte di Cassazione: chiarimenti in merito alla prescrizione delle rimesse e deferimento del giuramento estimatorio

Fonte: NtPlus.IlSole24ore.it

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 29411/2020, è recentemente tornata ad esaminare la questione del dies a quo della prescrizione in relazione a somme illegittimamente addebitate da una banca ad un correntista

La vicenda.
Una società adiva il Tribunale per la ripetizione di somme a suo dire indebitamente percepite da una banca per interessi anatocistici. Il Tribunale condannava la banca alle relative restituzioni con sentenza che questa impugnava in appello.

Nel corso del giudizio di gravame veniva deferito giuramento estimatorio con riguardo all’ammontare del credito vantato dalla società nei confronti della banca in dipendenza del rapporto di conto corrente. La Corte di Appello definiva quindi il giudizio rigettando l’eccezione di prescrizione mossa dalla banca in quanto il termine decennale decorreva – a parere della Corte di Appello – dalla definitiva chiusura del conto e non dalle singole rimesse/pagamenti degli interessi.

Il giudizio per Cassazione.
La Corte di Cassazione ha vagliato la questione inerente alla prescrizione del diritto alla ripetizione, a tal proposito ribadendo l’orientamento delle Sezioni Unite (sent. n. 24418/2010) secondo il quale è dirimente la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista. Infatti, solo le prime (che vengono effettuate su di un conto scoperto privo, o comunque al di fuori, di un affidamento) sono considerabili pagamenti ai fini dell’art. 2033 c.c., con la conseguenza che per queste la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito decorre dal momento in cui esse hanno avuto luogo. Diversamente, le rimesse ripristinatorie non hanno natura satisfattiva per il creditore (banca) ma svolgono la diversa funzione di ripristinare la facoltà d’indebitamento del correntista.
Inoltre la Corte ha affermato, come da giurisprudenza costante, che il giuramento estimatorio può essere deferito nel solo caso in cui non possa essere altrimenti accertato il valore.

La Corte, nel cassare la sentenza della Corte di merito, ha così enunciato i seguenti principi: “In materia di contratto di conto corrente bancario, la decorrenza della prescrizione delle rimesse solutorie, operate cioè su di un conto in passivo, quando non sia stata concessa al cliente un’apertura di credito, oppure su di un conto scoperto, essendo i versamenti destinati a coprire quella parte del passivo eccedente il limite dell’accreditamento, matura sempre dalla data del pagamento“; “Il deferimento del giuramento estimatorio non è ammesso nel caso in cui, trattandosi di stabilire l’ammontare della somma dovuta al creditore, il giudice abbia acquisito gli elementi di prova utili per tale accertamento“.

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Link utili

  • Banca – Decorrenza della prescrizione delle rimesse solutorie in conto passivo – Mancata concessione al cliente di un’apertura di credito – Deferimento del giuramento estimatorio – Non ammissione nel caso in cui il giudice abbia elementi di prova per l’accertamentoCorte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza 23 dicembre 2020 n. 29411Sezione 1

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