Close

Invio dati spese sanitarie 2021 al Sistema TS: la periodicità diventa semestrale

Viene rinviato di un anno l’obbligo di trasmissione dei dati delle spese sanitarie con cadenza mensile.

Per il 2021, la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute nel 2021 dovrà essere effettuata con cadenza semestrale, con obbligo di invio entro la fine del mese successivo a ciascun semestre:

  • entro il 31 luglio 2021 invio dei dati relativi al primo semestre 2021 (gennaio – giugno)
  • entro il 31 gennaio 2022 invio dei dati relativi al secondo semestre 2021 (luglio – dicembre)

Lo ha stabilito il Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto del 29 gennaio 2021 pubblicato in G.U. del 06.02.2021 n. 31, che ha apportato diverse modifiche al Decreto del 19 ottobre 2020 pubblicato in GU del 29.10.2020 n. 270, con il quale erano state definite le modalità di invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema TS, adeguando il tracciato del Sistema tessera sanitaria.

Rimane invece confermata la data di scadenza dell’8 febbraio 2021, quale termine finale per l’invio dei dati delle spese sanitarie sostenute nel 2020, termine precedentemente prorogato dal Provvedimento del 22.01.2021 n. 20765, con il quale è stato prorogato anche il termine entro il quale i contribuenti potranno comunicare il proprio rifiuto all’utilizzo dei dati delle spese mediche sostenute nell’anno 2020 per l’elaborazione del 730 precompilato, i quali avranno tempo:

  • fino all’8 febbraio 2021, con riferimento ai dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, per trasmettere il modello di opposizione direttamente all’Agenzia delle Entrate, comunicando, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, i dati anagrafici e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza
  • oppure dal 16 febbraio 2021 al 15 marzo 2021, in relazione ad ogni singola voce, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite le credenziali Fisconline.

Sempre con il decreto del 29.01.2021, con l’inserimento del nuovo comma 2-bis all’art. 7 del DM 19 ottobre 2020, viene fornito un importante chiarimento, ovvero per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si deve fare riferimento alla data di pagamento dell’importo di cui al documento fiscale, seguendo così la logica di cassa, di conseguenza avremo che:

  • per una fattura emessa il 29 giugno 2021 e pagata nel mese di luglio 2021, i dati relativi dovranno essere inviati entro il 31 gennaio 2022 (termine di invio dei dati del secondo semestre);
  • per una fattura emessa il 29 gennaio 2021 e pagata contestualmente alla sua emissione, i dati relativi dovranno essere inviati entro il 31 luglio 2021 (termine di invio dei dati del primo semestre).

Salvo ulteriori modifiche, a seguito di queste ultime novità, a partire dalle spese sanitarie sostenute dal 1° gennaio 2022, i dati da comunicare dovranno essere trasmessi entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, facendo riferimento, per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, alla data di pagamento dell’importo di cui al documento fiscale.

Calendario delle nuove scadenze per la trasmissione dei dati

per le spese sostenute nel 2020Trasmissione entro 8 febbraio 2021 (il termine originario era il 31 gennaio 2021)
per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021Trasmissioneentro il 31 luglio 2021 invio dei dati relativi al primo semestre 2021 (gennaio – giugno)entro il 31 gennaio 2022 invio dei dati relativi al secondo semestre 2021 (luglio – dicembre)con l’aggiunta dei seguenti ulteriori dati:tipo di documento fiscale, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento,aliquota ovvero natura IVA della singola operazione, indicazione dell’esercizio dell’opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. I dati relativi alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l’opposizione sono trasmessi al Sistema TS senza l’indicazione del codice fiscale dell’assistito.
per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022Trasmissione entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale

Le modalità tecniche per la trasmissione dei dati sono riportate nell’Allegato A del Decreto del 19 ottobre 2020.

I soggetti obbligati all’invio dei dati al sistema TS

Vediamo chi sono i soggetti tenuti all’obbligo di invio. I soggetti obbligati all’invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun contribuente nell’anno di imposta precedente alla scadenza, ai sensi dell’art. 3 c. 3 del D.Lgs. 175/2014, sono:

  • iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
  • farmacie (pubbliche e private)
  • strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale
  • strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il SSN, l’obbligo per dette strutturedecorre dal 2016.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 (Decreto del MEF del 1° settembre 2016)sono obbligati all’invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie anche:

  • gli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci da banco ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco;
  • gli psicologi
  • gli infermieri;
  • le ostetriche/i;
  • i tecnici sanitari di radiologia medica;
  • gli ottici;
  • e i veterinari per quel che riguarda le spese veterinarie.

Il Dm 22 marzo 2019 ha esteso l’obbligo anche alle strutture sanitarie previste dal Codice dell’ordinamento militare (ad esempio, centri ospedalieri militari e dipartimenti militari di medicina legale). Sempre a decorrere dal periodo d’imposta 2019 (così come previsto dal Decreto del 22 novembre 2019), è stata ampliata la platea dei soggetti tenuti alla trasmissione introducendo anche:

  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di dietista;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di igienista dentale;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di fisioterapista;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di logopedista;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di podologo;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di educatore professionale;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di assistente sanitario;
  • gli iscritti all’albo dei biologi.

Allegati:

Fonte: Fisco e Tasse

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *