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PALESE CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI PREDEDUZIONE DEL CREDITO PROFESSIONALE

Lettori fedeli del nostro sito web, soprattutto se professionisti autonomi, avranno senz’altro seguito la qui discussa questione del riconoscimento della prededuzione in sede fallimentare del credito professionale derivante dall’assistenza lavorativa prestata per la procedura concordataria non andata a buon fine.

L’attualità del dibattito sul punto è testimoniata dalla sussistenza di plurime ordinanze interlocutorie emesse dalla sesta o dalla prima sezione di Cassazione (O.I. 3934 DEL 2019; O.I. N. 25705 DEL 2019; N. 682 DEL 2021; N. 921 DEL 2019)specificamente volte a rimettere in pubblica udienza, in quanto questione di rilevanza giuridica primaria, quella dapprima evidenziata.

Oltre a volerne sottolineare l’attualità, vorremmo più che altro segnalare l’emersione di un contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità sul tema della prededuzione del credito del professionista. In palese scontro con la recentissima sentenza della Cassazione n. 629/21 (Rel. Fidanzia; Pres. Cristiano) foriera dell’indirizzo che riconosce la prededuzione sul presupposto imprescindibile dell’ammissione della domanda di concordato preventivo si pone la recente sentenza della Prima Sezione n. 1961/21 (Rel. Pazzi; Pres. Iofrida) che rispetto al credito professionale vantato da un professionista che aveva curato la redazione dell’attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano concordatario ex art. 161, comma 3, 1. fall., ha espressamente statuito, aderendo ad un consolidato indirizzo, che «il credito maturato dal professionista che, pendente il termine assegnato dal Tribunale a mente dell’art. 161, comma 6, 1. fall. in ipotesi di domanda di concordato con riserva, sia stato incaricato di redigere l’attestazione ha carattere prededucibile qualora, una volta dichiarata inammissibile la domanda concordataria, sia stato pronunciato il fallimento del debitore»

Dunque, mentre la prima pronuncia fa leva sulla nozione di funzionalità/strumentalità del credito rispetto alla procedura, ritenendo che tale nozione non possa ricomprendere qualsiasi attività effettuata relativamente ad una procedura che, risultando infruttuosa, è stata sostituita da altra e, secondariamente, sulla necessità di evitare che per il tramite del riconoscimento della prededuzione si incentivi la presentazione di domande ad origine prive di concrete probabilità di accoglimento; la seconda pronuncia, invece, sottolinea la circostanza che sia proprio la legge a prevedere la necessità dell’intervento del professionista ai fini della presentazione di una domanda di concordato preventivo, riconoscendone, quindi, la prededuzione nonostante la declaratoria di inammissibilità della procedura.

Dott.ssa Anna Masi – Dottoranda presso Università LA SAPIENZA di Roma

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