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Beneficio fiscale per i lavoratori che tornano dall’estero, rafforzato per le regioni del Sud Italia

L’art. 16 del DLgs. 147/2015 prevede un’importante agevolazione per i lavoratori provenienti da un Paese estero che trasferiscono la propria residenza in Italia.

A seguito delle modifiche introdotte dal DL 34/2019, infatti, i redditi di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa dei lavoratori che:
– non siano stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti al trasferimento,
– si impegnino a risiedere in Italia per almeno 2 anni, e
– svolgono la loro attività lavorativa prevalentemente in Italia,
concorrono alla formazione del reddito nella misura del 30% (il 70%, quindi, resta esente da imposizione). L’agevolazione ha una durata di 5 anni, salvo la possibilità di ottenere un prolungamento del beneficio, a certe condizioni.

L’agevolazione è stata “rafforzata” per i lavoratori che trasferiscono la propria residenza in una delle regioni del sud Italia (ovvero, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sardegna e Sicilia).
In caso di trasferimento in una di queste Regioni, il reddito resta imponibile nella sola misura del 10% (pertanto, il 90% dei redditi percepiti è esente).

Il 28 Dicembre l’Agenzia delle Entrate ha fornito degli interessanti chiarimenti su questo tema con la circolare n.33, chiarimenti che, a ben vedere, potrebbero agevolare in modo importante il fenomeno del c.d. “south working”.

La circolare ha chiarito che la nozione di residenza richiamata dall’art. 16 è quella “civilistica”, per come elaborata dalla giurisprudenza; pertanto, ai fini dell’individuazione della misura dell’agevolazione (esenzione del 70% o del 90% in caso di trasferimento al sud), rileva il luogo in cui la persona pone la propria dimora abituale, ovvero il luogo in cui il soggetto abita stabilmente.

A tal fine, ricorda la circolare, occorre rispettare un duplice requisito, oggettivo e soggettivo, ovvero la permanenza abituale in un dato luogo e l’intenzione di abitare stabilmente in quel luogo.

Ciò che rende il tema molto interessante è l’apertura dell’agevolazione verso coloro che pur fissando la residenza ai fini “civilistici” in una delle Regioni indicate dal comma 5-bis (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sardegna e Sicilia), lavorino in un Comune diverso da quello di residenza, evidentemente al di fuori del territorio interessato dall’agevolazione “rafforzata”. Ciò a condizione che ritorni presso la propria residenza quando possibile e che ivi ponga il proprio centro degli affetti famigliari e sociali.

Ciò potrebbe interessare sia i lavoratori che pur avendo trovato lavoro in una regione italiana (non del Sud), abbiano la residenza in una delle regioni previste dal 5-bis e lavorino in modalità “smart” (quindi avrebbero la possibilità di godere dell’esenzione del 90%); sia per i lavoratori che lavorando in regioni diverse, raggiungano il proprio luogo di lavoro con frequenti trasferte e ritornino quando possibile e ivi mantengano il centro dei propri affetti.

Tale norma, invece, non è applicabile per i lavoratori che abbiano la residenza in Italia o nel Sud Italia, che continuino a prestare attività di lavoro “smart” verso un datore di lavoro estero.

Fonte: Eutekne

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