Compensazione di credito d’imposta per investimenti in attività e sviluppo: il parere della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino
La Corte di giustizia tributaria di Avellino ha accolto il ricorso promosso dall’Avv. Alaia con sentenza n. 1248/2022 di impugnativa dell’atto di recupero dell’Agenzia delle entrate. La società assistita aveva maturato un credito di imposta inerente agli investimenti in attività e sviluppo ex art. 3 del D.L. n. 145 del 2013, provvedendo alla relativa compensazione con un proprio debito tributario. L’Agenzia, però, provvedeva a recuperare la compensazione, irrogando anche le corrispondenti sanzioni tributarie. Ad ogni modo, la Corte di Avellino ha ritenuto illegittimo l’atto di recupero poichè fondato su una indimostrata insussistenza dei requisiti di cui al citato art. 3. Ad avviso della Corte, infatti, ai fini della valutazione della ricorrenza o meno di detti requisiti, l’Agenzia avrebbe dovuto ricorrere ad analisi o perizie tecniche «per conseguire certezza dell’ esattezza e fondatezza delle caratteristiche, valenza e consistenza delle attività di che trattasi e dell’ idoneità o meno delle spese sostenute per studiare e ricercare un determinato prodotto o processo».

