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Liquidazioni periodiche IVA 2022

LIPE 2022: novità, scadenze e istruzioni per la compilazione delle comunicazioni IVA trimestrali.

‘Agenzia delle Entrate ha aggiornato in data 10 febbraio 2022 le istruzioni delle comunicazioni periodiche IVA trimestrali e il relativo software di compilazione e controllo, al fine di accogliere la sospensione dei versamenti a favore del settore dello sport prevista dalla Legge di Bilancio 2022.

Secondo le nuove istruzioni, nel paragrafo “Eventi eccezionali” bisognerà indicare con il codice 2 l’accesso alla sospensione dei versamenti IVA, come previsto dalla misura a tutela delle Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del d.p.c.m. 24 ottobre 2020; per tali soggetti restano bloccati i pagamenti dovuti per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile.

Prosegue anche per il 2022 la sperimentazione della precompilata IVA, le cui regole tecniche sono state definite dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento dell’8 luglio 2021. Si segnala l’estensione a partire dal 1° gennaio 2022 delle bozze delle comunicazioni delle liquidazioni trimestrali anche ai soggetti che adottano il regime IVA per cassa.

SOGGETTI INTERESSATI:

Devono obbligatoriamente trasmettere i dati delle liquidazioni periodiche IVA tutti i soggetti passivi IVA, a prescindere dalla natura giuridica. Tale adempimento è rivolto pertanto anche agli enti pubblici che svolgono attività commerciale. Sono esonerati dall’adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA (ad es. i soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti) ovvero non obbligati all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA, sempre che, nel corso dell’anno, non siano venute meno le condizioni di esonero. L’obbligo di invio della Comunicazione viene meno in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad es. contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). Tale obbligo però sussiste, nel caso in cui risulti necessario dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.

MODALITA’ E TERMINI DI TRASMISSIONE:

Il modello della Comunicazione deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente oppure tramite un intermediario abilitato (ad es. un commercialista). Le scadenze per l’invio della Comunicazione sono identiche per i soggetti trimestrali e mensili.  La Comunicazione deve essere presentata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La Comunicazione relativa al quarto trimestre potrà essere inviata autonomamente entro l’ultimo giorno di febbraio, oppure insieme alla dichiarazione IVA entro la medesima data. Da ricordare pertanto la prossima scadenza del 28 febbraio 2022 relativa alla liquidazione periodica IVA del quarto trimestre 2021. Anche quest’anno gli appuntamenti rimangono sempre quattro, in particolare i termini di trasmissione delle Comunicazioni relative al 2022 sono:

  • I trimestre 2022 (gennaio, febbraio, marzo): 31.05.2022;
  • II trimestre 2022 (aprile, maggio, giugno): 16.09.2022;
  • III trimestre 2022 (luglio, agosto, settembre): 30.11.2022;
  • IV trimestre 2022 (ottobre, novembre, dicembre): 28.02.2023.

La ricevuta di avvenuta trasmissione telematica dei dati della Comunicazione è resa disponibile nell’apposita sezione dell’area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate e nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”. Nel caso in cui vengano presentate più Comunicazioni riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce le precedenti.

SANZIONI:

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con l’applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 500 a Euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi ai termini per l’invio della comunicazione, ovvero se, nel medesimo termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati. L’Agenzia delle Entrate riconosce l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso per la regolarizzazione delle violazioni commesse in materia di Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.

FONTE (Fisco e Tasse)

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