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Bonus turismo, fotovoltaico tra le spese agevolabili

Entro il 21 febbraio l’avviso sulle modalità di accesso alla piattaforma

Anche impianti solari fotovoltaici e colonnine di ricarica rientrano tra le spese ammissibili relative agli interventi di incremento dell’efficienza energetica, di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a) del Dl 152/2021, convertito dalla legge 233/2021, a beneficio di strutture ricettive anche all’aria aperta, nonché delle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, parchi acquatici e faunistici.

La precisazione è arrivata l’11 febbraio dal ministero del Turismo, che perciò ha aggiornato l’elenco delle spese ammissibili pubblicato il 4 febbraio scorso.

In una Faq sull’argomento (se ne attendono altre nei prossimi giorni) si precisa altresì che, per le spese riferibili all’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, queste sono ammissibili a condizione che siano destinate a uso esclusivo della struttura turistica oggetto dell’intervento.

Molto attesa dagli operatori, l’integrazione in questione non è la sola richiesta da questi ultimi, preoccupati soprattutto per la procedura complessa da gestire, in un tempo a disposizione piuttosto ridotto, considerata la mole dei documenti da presentare molto elevata (29 complessivi, di cui alcuni difficili da reperire in tempi brevi).

L’aiuto “combinato” è di complessivi 500 milioni sotto forma di un credito di imposta nella misura dell’80% delle spese ammissibili, e/o un contributo a fondo perduto fino al 50% e/o un finanziamento a tasso agevolato.

Secondo le stime, l’importo dell’agevolazione fruibile da ciascuna impresa dovrebbe attestarsi intorno a 140mila euro, considerato che gli incentivi saranno concessi alle prime 3.700 imprese (articolo 3, comma 7 dell’avviso pubblico del 23 dicembre 2021). La richiesta dovrà essere presentata con un’istanza telematica da depositare su una piattaforma (non ancora definita) secondo le modalità stabilite dall’avviso pubblico del 23 dicembre 2021 che al comma 9 precisa:

1 entro il 21 febbraio ci sarà un nuovo avviso pubblico con modalità di accesso alla piattaforma online;

2 entro il 23 marzo 2022 (30 giorni dall’apertura della piattaforma), presentazione dell’istanza;

3 entro 22 maggio 2022 (60 giorni dal termine per l’istanza), pubblicazione dell’elenco beneficiari;

4 entro sei mesi dalla pubblicazione elenco dei beneficiari l’avvio investimenti o attività di sviluppo digitale;

5 entro 24 mesi dalla pubblicazione dell’elenco beneficiari la conclusione investimenti e rendicontazione spese sostenute.

Le imprese turistiche destinatarie dell’agevolazione hanno già posto molti quesiti sia tecnici che procedurali, a cui il ministero del Turismo ha promesso di rispondere attraverso la pubblicazione di apposite Faq.

Restano molti aspetti da chiarire: come il criterio della ”funzionalità” necessario per alcune spese che, non dettagliato a sufficienza, può lasciare dubbi in caso di verifiche da parte delle autorità fiscali, con relativi possibili contenziosi.

Inoltre, il beneficio non agevola le aggregazioni perché spetta a una sola struttura ricettiva nel caso di una catena alberghiera; e, a livello finanziario, il credito d’imposta può essere utilizzato solo nell’anno successivo a quello di realizzo dell’intervento, anche se ne viene prevista la cessione.

Infine, non è chiaro se, considerati i tempi di gestione dell’istanza, l’agevolazione rientrerà nel regime degli aiuti di Stato “de minimis” (200mila euro in tre esercizi finanziari) oppure potrà essere applicato il «quadro temporaneo Covid» e, in caso di risposta affermativa, se l’incentivo rientri nella misura 3.1 o nella 3.12.

Fonte: Il sole 24 Ore

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