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Il nuovo accertamento con adesione a partire dal 30 aprile 2024

Il D.lgs 12.02.2024 n. 13 ha apportato, tra l’altro, alcune significative modifiche all’istituto dell’accertamento con adesione, disciplinato dal D.lgs 218/1997 e ciò a partire dagli atti emessi dal 30 aprile 2024.

L’istituto si intreccia con il contraddittorio preventivo, previsto dal nuovo articolo 6-bis della Legge 212/2000, introdotto dal D.lgs 219/2023, altro decreto attuativo della legge delega fiscale (legge 111/2023), secondo cui l’atto impositivo dovrà essere preceduto dal contraddittorio preventivo tra le parti, salve le esclusioni di legge ( atti automatizzati e di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione, come verranno definiti con un apposito decreto ministeriale ancora da emanare).

L’Ente impositore, in ogni fattispecie e per qualsiasi imposta, anche se c’è stato il verbale di constatazione, non potrà procedere con l’emissione dell’atto impositivo senza un contraddittorio preventivo con il contribuente e ciò rafforza il principio di collaborazione tra Fisco e contribuente.

Le principali novità dell’istituto sono:

  • l’inclusione fra gli atti definibili con adesione anche degli atti di recupero (prima esclusi);
  • l’invio di uno schema di atto a instaurare il nuovo contraddittorio  di cui all’art. 6 bis della legge 212/2000, contenente l’invito alla formulazione di osservazioni nei successivi 60 giorni e in alternativa l’invito a presentare istanza di accertamento con adesione;

E’ stata poi abrogato l’obbligo in capo all’ufficio di notifica dell’invito a comparire ex art. 5 ter del D.lgs. 218/97.

Laddove non si applica il contraddittorio preventivo ( atti automatizzati e di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione, come verranno definiti con un apposito decreto ministeriale ancora da emanare) ci potrà essere l’invito all’adesione ex art. 5 del D.lgs 218/97 e il contribuente potrà aderire e in tal caso il termine per il ricorso rimane sospeso per 90 giorni, come in passato.

Procedura:

Nell’ipotesi di contraddittorio preventivo il contribuente ricevuto lo schema di provvedimento può dunque alternativamente:

-presentare le deduzioni difensive entro 60 giorni, nel qual caso ci sarà un confronto tra le parti che potrebbe condurre anche all’archiviazione della pratica;

oppure

– formulare istanza di adesione entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto. A seguito di essa l’Ufficio notificherà l’invito di cui all’art. 5 del D.lgs 218/97.

La domanda di adesione può essere formulata anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell’atto impositivo e in tal caso il termine per il ricorso sarà sospeso di soli 30 giorni e non 90 come in passato.

Anche le opzioni di adesione sono alternative, nel senso che una volta presentata istanza di accertamento con adesione dopo la ricezione dello schema di atto non è possible ripresentarla dopo la notifica dell’atto impositivo.

Da precisare che l’art. 7 comma 1- quarter del D.lgs 218/97 dispone che nel caso in cui il contribuente presenti istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell’atto impositivo preceduto dal contraddittorio preventivo, l’Ufficio in sede di accertamento con adesione non è tenuto a considerare elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente e comunque da quelli che costituiscono l’oggetto dell’avviso.

Cosa succede se il contribuente ricevuto lo schema di atto non produce documenti che verranno poi depositati nel giudizio e valutati positivamente magari con l’accoglimento del ricorso?

Lo stesso rischia la compensazione delle spese legali e ciò in base al disposto di cui all’art. 15 del D.lgs 546/1992 come riformato dal D.lgs. 220/2023, a mente del quale le spese devono essere compensate quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo durante il giudizio.

Di certo la non produzione di documenti con osservazioni potrà essere utilizzata dall’Ufficio in sede contenziosa in proprio favore.

22.03.2024

Avv. Filomena Alaia

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