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SE RITIENI DI AVER SUBITO O DI SUBIRE UN PROCEDIMENTO DELLA DURATA IRRAGIONEVOLE E HAI INTENZIONE DI PROPORRE RICORSO PER OTTENERE IL DOVUTO RISARCIMENTO CONTATTACI.

Legge Pinto – Chi ne ha diritto?

La Legge 24 marzo 2001 n. 89, c.d.  Legge Pinto, ha introdotto nel nostro ordinamento un procedimento per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, derivanti dall’irragionevole durata del processo.

La legittimazione attiva a proporre la domanda per ottenere l’equa riparazione spetta a tutti coloro che abbiano avuto nel giudizio presupposto, la funzione di “parte processuale”, indipendentemente dall’esito del giudizio di cui si lamenta la violazione del principio di irragionevole durata del processo.

Ai sensi dell’art. 2 comma 2 bis, L. 24.03.2001 n. 89, il termine di ragionevole durata del processo si considera rispettato se non eccede la durata di:

  • 3 anni per i procedimenti di primo grado;
  • 2 anni per i procedimenti di secondo grado;
  • 1 anno per il giudizio di legittimità;
  • 3 anni per i procedimenti di esecuzione forzata: i procedimenti di esecuzione devono essere considerati distintamente rispetto al procedimento di cognizione, di conseguenza i termini devono essere sommati;
  • 6 anni per le procedure concorsuali.

In ogni caso, il termine ragionevole è rispettato se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a 6 anni (art. 2, comma 2-ter, L. 24/03/2001, n. 89).

La domanda di equa riparazione può essere presentata entro e non oltre il termine di sei mesi, decorrente dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.

Va, in aggiunta, segnalato che, a seguito della sentenza n. 88/2018 della Corte Costituzionale, si può proporre ricorso per un’equa riparazione ancor prima che si concluda il procedimento presupposto.

La Corte Costituzionale ha dichiarato, infatti, l’illegittimità costituzionale della Legge Pinto nella parte in cui “non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto”. 

Il Giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore a 400 euro e non superiore a 800 euro, per ciascun anno o frazione di anno (superiore a 6 mesi), che eccede il termine ragionevole di durata del processo (ex art. 2-bis, L. 24/03/2001, n. 89).

È possibile che, in alcuni casi, sia previsto un risarcimento minore o maggiore che non superi, però, il valore della controversia o del diritto accertato dal giudice se inferiore.

Il rimborso può essere richiesto per qualsiasi procedimento (civile, penale, amministrativo, tributario) ma anche in caso di eccessiva lentezza di una procedura concorsuale.

Nell’ambito concorsuale, considerato che la durata ritenuta “ragionevole” di una procedura non deve essere superiore a 6 anni, ogni interessato ha diritto a un risarcimento monetario nella somma sopra indicata, per ogni anno e/o frazione di anno oltre il suddetto limite.

È da segnalare altresì che l’entità del risarcimento è indipendente dalla natura del credito (chirografario/privilegiato) insinuato al passivo della procedura e dalle prospettive concrete ed effettive di soddisfazione sul ricavato del riparto della curatela.

Se si ritiene di aver subito o di subire un procedimento della durata irragionevole e si ha intenzione di proporre ricorso per ottenere il dovuto risarcimento, potete contattare lo scrivente Studio.

Lo Studio Legale Alaia ha maturato una consolidata esperienza nel campo dell’equo indennizzo, grazie alla quale è in grado di offrire la propria assistenza a costo zero.

Non viene richiesto alcun anticipo sul compenso o pagamento anticipato del rimborso spese.  Solo in caso di esito positivo della controversia e ad avvenuto pagamento delle somme da parte del Ministero della Giustizia il cliente sarà tenuto al pagamento di un compenso che verrà predeterminato al momento del conferimento dell’incarico; in caso di esito negativo invece nessun compenso sarà dovuto allo studio legale.

Cordiali saluti

Studio Legale e Commerciale Alaia                       

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