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Mutuo: il mancato raggiungimento dello scopo è causa di inadempimento

In caso di prestito finalizzato al risanamento finanziario di una società, il mancato raggiungimento dello scopo non incide sulla validità genetica del negozio, ma opera sul diverso piano dell’inadempimento. Così ha stabilito la terza sezione civile della Suprema Corte di cassazione con l’ordinanza n. 9253/2021

Fonte: Wolters Kluwer

La O. S. soc. coop. a r.I., si opponeva all’esecuzione iniziata con pignoramento immobiliare eseguito da I. s.p.a., deducendo che: – il credito nasceva da un mutuo di scopo ai sensi della legge n. 14 del 1998 della Regione Calabria, avente ad oggetto la ristrutturazione finanziaria delle imprese agricole, stipulato con la banca Carime s.p.a.; Intesa BCI, s.p.a., era divenuta cessionaria del rapporto, e Italfondiario, s.p.a., quale mandataria della prima, aveva proceduto alle vie coattive; iI titolo esecutivo era inesistente poiché non aveva mai assunto la disponibilità giuridica delle somme mutuate in quanto vincolate; – la nullità per mancanza di causa contrattuale, posto che lo scopo del risanamento finanziario non avrebbe potuto essere raggiunto stanti le incrinate condizioni economiche della mutuataria; – la nullità causale anche per contrarietà all’ordine pubblico economico, poiché il mutuo era stato accordato a una società segnalata in sofferenza; – la simulazione del mutuo diretto, in realtà, all’ottenimento di contributi pubblici; – la nullità dell’oggetto contrattuale per indeterminatezza in relazione agli interessi; con comparsa d’intervento ed opposizione, A. M. C., in proprio e nella qualità di procuratore di G. e R. C., fideiussori e datori d’ipoteca, interveniva in giudizio eccependo, anche ai fini dell’ottenimento della cancellazione delle garanzie reali e del correlato risarcimento dei danni: – l’annullabilità per dolo, poiché le parti del mutuo non avevano rappresentato ai garanti la reale situazione societaria, inducendoli così al proprio impegno contrattuale; – la nullità della garanzia per insolvenza originaria della garantita; – la liberazione delle garanzie ex art. 1956, cod. civ.

Il Tribunale, davanti al quale resisteva Italfondiario, s.p.a., rigettava l’opposizione e le domande di nullità del mutuo e di annullamento delle garanzie, con pronuncia confermata dalla Corte di appello ) secondo cui il mutuo, cui era seguita la messa a disposizione giuridica delle somme condizionata, in particolare, all’accensione di specifiche garanzie reali, aveva proprio lo scopo del risanamento societario, restando poi sul diverso piano dell’inadempimento il mancato raggiungimento dello stesso, così come non poteva incidere sulla validità genetica del negozio la valutazione del merito creditizio, che non escludeva l’obbligo di restituzione, salva differente valutazione del rapporto pubblicistico afferente all’erogazione dei fondi, mentre le garanzie, autonome e non fideiussorie di natura accessoria, erano state prestate da soggetti che avrebbero potuto verificare le condizioni di fattibilità del rientro esaminando il disponibile “business plan” correlato al prestito.

Avverso questa decisione ricorrono per cassazione G. e R. C. articolando quattro motivi.

In particolare con il primo motivo del ricorso principale si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1418, secondo comma, e 1336, cod. civ., poiché dalla consulenza tecnica officiosa esperita era emersa l’impossibilità originaria di raggiungere lo scopo del risanamento, e questa nullità non poteva non riflettersi sulla garanzia ipotecaria accessoria, ma anche sulla garanzia personale posto che l’astrattezza di quella autonoma non poteva giungere a escludere la stessa funzione di trasferimento del rischio, difettando, in conclusione, anche la possibilità dell’azione di regresso.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso principale e dichiarare inammissibile l’incidentale, ha osservato, con riguardo al primo motivo di ricorso principale, che non viene idoneamente attinta la “ratio decidendi” secondo cui il prestito era avvenuto proprio per lo scopo del risanamento che, quando non raggiunto, lasciava residuare la patologia dell’inadempimento posta su piano oggettivamente differente rispetto a quello genetico, mentre, comunque, la garanzia autonoma era in quanto tale insensibile a queste vicende del rapporto principale, assicurando la necessaria rifusione delle somme.

Esito:

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile l’incidentale

Cassazione civile, Sez. III, ordinanza 6 aprile 2021, n. 9253

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