Close

Addizionali provinciali alle accise e domanda di ripetizione dell’indebito: si pronuncia il Tribunale di Avellino- con Sentenza n. 526/2021

La vicenda da cui scaturisce la sentenza in esame prende le mosse da una domanda di ripetizione delle imposte addizionali alle accise provinciali disciplinate dal D.L. n. 511/88, convertito con modificazioni nella L. n. 20/89, per incompatibilità con la normativa europea. Le imposte, la validità del cui titolo di versamento è ivi contestata, sono state adempiute dalle società fornitrici, odierne convenute, per poi essere addebitate direttamente in bolletta al consumatore finale, odierno ricorrente.

Con Sentenza n. 526/2021 pubblicata il 31 marzo del 2021, il Tribunale di Avellino si è uniformato all’orientamento della Corte di legittimità, accogliendo la domanda di ripetizione dell’indebito esperita dall’impresa.

La Corte di Cassazione, con una serie di recentissime pronunce, ha statuito che «l’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica di cui al d.l. n. 511 del 1988, art. 6, nella sua versione, applicabile ratione temporis, (..) va disapplicata per contrasto con l’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17 (ex multiis, Cass. 22343/2020)». In particolare, la Corte di legittimità, con una pronuncia richiamata nell’ordinanza in commento, ha chiarito che affinché le addizionali siano conformi ai dettami regolamentari e giurisprudenziali europei, occorre la ricorrenza di due requisiti: il rispetto delle regole di imposizione dell’UE e la sussistenza di una finalità specifica. Giacché le addizionali imposte dal d.l. citato non chiariscono affatto lo specifico fine previsionale delle stesse, il Tribunale, in ossequio al principio secondo cui l’interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di giustizia UE è immediatamente applicabile nell’ordinamento interno, ha concluso per la disapplicazione dell’art. 6, co. 2, d.l. n. 511 del 1988 e ha, di conseguenza, accolto l’azione promossa ex art. 2033 c.c.

Sulla scia di tale orientamento di legittimità, seguiranno e sono già stati avviati plurimi contenziosi la cui risoluzione è già pacificamente segnata dall’anzidetta interpretazione comunitaria alla quale le Corti italiane non possono che uniformarsi.

Avv. Filomena Alaia

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *