Enti non commerciali: spetta il bonus locazioni che siano pubblici o privati
Con Risposta a interpello n 169 del 10 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che al ricorrere delle altre condizioni previste dalla norma, l’Istante ente pubblico non economico e non commerciale, potrà beneficiare, per i canoni di locazione relativi all’immobile adibito a sede istituzionale, per i quali ha effettuato i pagamenti per il periodo marzo – giugno 2020, del credito di imposta di cui all’articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34.
In particolare è stato chiarito che gli enti non commerciali possono accedere al credito d’imposta di cui si tratta indipendentemente se assumono la qualificazione di ente pubblico o privato, secondo i criteri definiti dalla Circolare n. 14/E del 2020 e dalla Risoluzione n. 68/E del 2020.
Il Consiglio Nazionale istante, ente pubblico nazionale non economico e non commerciale,riferisce di essere conduttore di un immobile a uso non abitativo di categoria A/10 adibito a propria sede istituzionale.
Esso chiede se per i canoni corrisposti, nel periodo marzo – giugno 2020, in relazione allo stesso immobile, possa beneficiare del credito di imposta di cui all’articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34.
L’agenzia delle entrate nel riepilogare la normativa del credito di imposta di cui si tratta ricorda che:
- “Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60″ dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo”
- tale credito spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale
- per i soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente» e che la misura dell’agevolazione sia commisurata «all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e giugno»
A fornire le modalità applicative sono intervenuti dei documenti di prassi e cioè la circolare 6 giugno 2020, n. 14/E e la risoluzione del 20 ottobre 2020, n. 68/E cui si rimanda.
L’Agenzia ha chiarito che in considerazione del combinato disposto dei commi 1 e 4 su citati i predetti soggetti possono fruire del menzionato credito d’imposta, anche nelle ipotesi in cui l’ente svolga, oltre all’attività istituzionale, anche un’attività commerciale, in modo non prevalente o esclusivo.
Il legislatore ha infatti inteso estendere il beneficio in questione a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’articolo 55 del TUIR (cfr. circolare n. 9/E del 13 aprile 2020).
Gli enti non commerciali possono accedere al credito d’imposta in relazione al pagamento dei canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e destinati allo svolgimento di attività istituzionale, riferiti ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.
Tale ultimo requisito potrà essere verificato dall’esame dell’atto costitutivo o dello statuto della singola associazione o ente.
Agli effetti fiscali gli enti pubblici e privati diversi dalle società possono assumere la qualifica di enti “commerciali” o di enti “non commerciali” a seconda che svolgano, rispettivamente, in via esclusiva o prevalente, “attività commerciali” o in via esclusiva o prevalente, “attività non commerciali”.
La disposizione di cui all’articolo 28 del decreto Rilancio non opera alcun riferimento alla natura pubblica o privata degli enti non commerciali destinatari del regime di favore, utilizzando la locuzione «enti non commerciali», ed estendendo tale regime anche agli enti del terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Pertanto, gli enti non commerciali possono accedere al credito d’imposta indipendentemente se assumono la qualificazione di ente pubblico o privato, secondo i criteri definiti dai suddetti documenti di prassi.
Il Consiglio Nazionale istante, al ricorrere delle altre condizioni previste dalla norma, potrà beneficiare, per i canoni di locazione relativi all’immobile adibito a sede istituzionale, per i quali ha effettuato i pagamenti per il periodo marzo – giugno 2020, del credito di imposta in questione.Allegati: