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Leasing finanziario: le SS.UU. sull’efficacia intertemporale delle disposizioni della L. 124/2017

L’introduzione della l. n. 124/2017, in materia di leasing finanziario, segna il tramonto degli ormai consolidati approdi ermeneutici basati sulla sussunzione del contratto di locazione finanziaria sub leasing di godimento o traslativo. La riforma si pregia sicuramente del merito di aver cristallizzato la definizione normativa di un contratto sino ad allora socialmente tipico e di aver disciplinato gli effetti derivanti dalla risoluzione contrattuale in ogni caso di grave inadempimento dell’utilizzatore. Tuttavia, l’assenza di norme transitorie pone notevoli problemi in ordine alla disciplina applicabile a quei rapporti che ratione temporis non ne sono soggetti.

Il problema viene esposto e riordinato dalle ordinanze interlocutorie nn. 5022 e 7933 del 2020, ed entrambe rimetteno al vaglio delle Sezioni Unite due questioni di massima di particolare importanza: (i) mantenimento della distinzione tra leasing di godimento e traslativo con conseguente applicazione analogica della disciplina, rispettivamente, della locazione e della vendita con riserva della proprietà; (ii) applicazione dell’art. 72-quater della Legge Fallimentare per tutte le ipotesi di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, anche ante fallimento di quest’ultimo- regime analogo a quello dettato dalla L. n. 124/2017- sulla scorta di un’interpretazione storico-evolutiva che tenga, appunto, conto dell’anzidetta novità normativa.

Le SS. UU., con sent. n. 2061/2021, condividendo in toto la linea argomentativa seguita dai Giudici a quibus, statuiscono il principio di diritto che vuole la distinzione tra leasing traslativo e di godimento per tutti quei rapporti risolti in precedenza all’entrata in vigore della novella, con conseguente applicazione analogica della disciplina di cui all’art. 1526 c.c., e non quella dettata dall’art. 72 quater l.f. Si tratta di una soluzione da condividere, e della quale è da esaltare il quanto mai fondamentale ruolo assegnato ai principi di diritto, quali il principio di certezza ed i suoi tre corollari, quello di irretroattività delle norme, il principio di tutela del legittimo affidamento e di salvaguardia dei diritti quesiti.

Dott.ssa Anna Masi – Dottoranda presso Università LA SAPIENZA di Roma

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