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Inutilizzabilità probatoria di dati e documenti non tempestivamente esibiti – Sentenza del 5/01/2021 n. 32/7 – Comm. Trib. Reg. per la Campania

Fonte: GiustiziaTributaria.it

L’omessa o intempestiva risposta del contribuente all’invito dell’Amministrazione finanziaria a fornire dati, notizie e chiarimenti, è legittimamente sanzionata con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione dei dati e documenti non forniti in sede precontenziosa, salvo che il contribuente dimostri che la mancata allegazione sia dipesa da causa a lui non imputabile (art. 32, comma 5 del D.P.R. n. 600/1973). In base a tale principio, e nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia (ex multis Cass. civ. ord. n. 11608/2019, Cass. Civ. ord. 14605/2018), la CTR per la Campania ha rigettato l’appello della parte privata e confermato la sentenza di primo grado. Nel caso di specie, il collegio ha ritenuto che operasse l’inutilizzabilità probatoria dei documenti non tempestivamente esibiti, in quanto la mancata esibizione non era dipesa da una causa di forza maggiore, bensì dal comportamento omissivo della società contribuente.

Testo:

Fatto e diritto

Con atto n° XXX/2016, l’Ufficio invitava la società XXX srl, per mezzo del suo legale rappresentante, sig. XXX, ad esibire la documentazione contabile e fiscale relativa all’anno di imposta 2012.

A seguito della mancata ottemperanza a detto invito, l’Ufficio procedeva a determinare induttivamente il reddito ai sensi dell’art. 39, comma 2, del DPR 600 /1973, come dettagliatamente specificato nel relativo avviso di accertamento. L’Ufficio, procedeva quindi a quantificare il reddito conseguito in 44.657,00 euro, con accertamento di maggiori ricavi per 41.454,00 euro rispetto a quanto dichiarato. Da tale rideterminazione conseguiva una maggiori imposta ai fini IRES pari a 11.400,00 euro.

Il valore della produzione netta ai fini IRAP veniva determinato in euro 181.206,00 e dallo stesso scaturiva una maggiore imposta pari a 2.426,00 euro. Ai fini IVA dal volume di affari, determinato in 305.451,00 euro, conseguiva una maggiore imposta pari a 4.741,00 euro. Contro detto avviso di accertamento la controparte presentava ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Benevento.

La ricorrente premetteva che l’atto impugnato si fondasse sulla preventiva trasmissione di documentazione contabile, pur venendo evidenziato che la notifica di detto questionario fosse errata di modo che ne risultasse sostanzialmente preclusa la conoscenza di tali documenti. Da tanto traeva la conseguenza dell’omissione involontaria dell’esibizione degli stessi.

Si costituiva l’Ufficio il quale evidenziava la regolare notificazione del questionario, con conseguente idoenità dell’accertamento eseguito e impossibilità di valutare la documentazione solo a seguito del ricorso.

All’esito, la CTP di Benevento, con sentenza n° 455/01/2018, rigettava il ricorso, condannando altresì il proponente al pagamento delle spese di lite.

Avverso detta sentenza interponeva gravame la parte privata sostanzialmente reiterando le medesime ragioni esposte innanzi al giudice di prime cure e lamentando, di conseguenza, l’erroneità giuridica delle conclusioni cui quest’ultimo è giunto.

L’appello va rigettato.

Invero va premesso che è caduta in cosa giudicata la statuizione del giudice di prime cure che rileva, peraltro in aderenza all’emergenze documentali, l’inesattezza dell’affermazione della società ricorrente secondo cui non ha potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a essa non imputabile costituita da una non meglio precisata erroneità della notifica del questionario.

La tesi della parte appellante infatti si incentra sul rilievo per cui non sarebbe giuridicamente sostenibile che la mancata risposta al questionario pregiudichi il diritto del contribuente a far valere, in sede amministrativa e contenziosa, i documenti non esibiti.

L’indirizzo nomofilattico tuttavia si muove lungo una diversa linea di ragionamento. Secondo Cass. civ. Sez. VI – 5 Ord., 03/05/2019, n. 11608 «l’inutilizzabilità di atti e documenti consegue in modo automatico all’inottemperanza all’invito di cui all’art. 32, n. 4), D.P.R. n. 600/1973, potendo il contribuente beneficiare di una deroga solo se ricorrono le condizioni di cui all’art. 32, comma 5, ossia depositando in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado le notizie, i dati, i documenti, i libri, e i registri non trasmessi, dichiarando contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste dell’Ufficio per causa a lui non imputabile».

Allo stesso modo per Cass. civ. Sez. V, 9/11/2016, n. 22743 «l’art. 32, comma 4 (attuale comma 5), del D.P.R. n. 600 del 1973 prevede che l’inutilizzabilità probatoria dei documenti favorevoli al contribuente non esibiti all’Ufficio verificatore, non opera allorché il contribuente depositi in allegato all’atto introduttivo del giudizio di prime cure in sede contenziosa notizie, dati, documenti, libri e registri, precisando di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.

In altri termini, tale disposizione chiarisce il significato e la portata della sanzione dell’inutilizzabilità amministrativa e processuale del documento di cui sia stata “rifiutata” l’esibizione, consentendone la produzione, oltre i termini assegnati nella richiesta formulata dall’ufficio e rimasta inevasa, qualora venga allegato e dimostrato dal contribuente che la mancata esibizione è dipesa da cause esterne alla sua sfera di controllo.

Tali principi validi in materia di II.DD si estendono anche in materia di IVA, con la conseguenza che, ove sussista il fatto di forza maggiore, non viene in rilievo la sanzione di inutilizzabilità di cui all’art. 52, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972; altresì, il documento successivamente rinvenuto o comunque acquisito dal contribuente può essere utilizzato nel giudizio tributario secondo le forme ed i termini previsti dalle norme processuali per l’introduzione nel giudizio delle prove precostituite».

Dal canto suo anche Cass. civ. Sez. V Ord., 06/06/2018, n. 14605 afferma che «in tema di accertamento fiscale, l’invito da parte dell’Amministrazione finanziaria, previsto dall’art. 32, comma 4 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare,· in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria, un dialogo preventivo tra fisco e contribuente, per favorire la definizione delle reciproche posizioni, sì da evitare l’instaurazione del contenzioso giudiziario, rimanendo legittimamente sanzionata l’omessa o intempestiva risposta con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa.

Tale inutilizzabilità consegue automaticamente all’inottemperanza all’invito, non è soggetta alla eccezione di parte e può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado di giudizio.

II contribuente può conseguire una deroga all’inutilizzabilità solo ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 32, comma 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, avvalendosi della deroga prevista da detta disposizione depositando in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio, dichiarando contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile». Dunque, a mente di tale condivisibile orientamento giurisprudenziale, occorre che ricorra una causa non imputabile alla parte privata perché possa essere utilizzata la documentazione non tempestivamente prodotta. In tal senso resta senza censura la statuizione del giudice di prime cure, che merita integrale conferma.

Le spese del grado seguono la soccombenza

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale per la Campania, ogni diversa istanza disattesa o respinta, così definitivamente provvede:

Rigetta l’appello

Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1800,00 per il presente grado, oltre accessori di legge.

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