Prima casa: credito di imposta residuo utilizzabile successivamente alla sua maturazione
Con Risposta a interpello n 48 del 19 gennaio 2021 l’agenzia delle entrate replica ad un quesito riguardante l’utilizzo del credito di imposta “prima casa” e in particolare chiarisce che non può essere utilizzato in diminuzione delle imposte di registro ipotecaria e catastale per gli atti presentati successivamente alla data di acquisizione del credito.
Il contribuente riferisce che nel 2015 aveva acquistato un immobile fruendo dell’agevolazione prima casa e che nell’atto di acquisto gli era stato riconosciuto un credito di imposta del quale non ha usufruito integralmente nel rogito poiché superiore alla imposta di registro.
Restava pertanto una parte di credito da utilizzare.
Egli riferisce inoltre di non aver potuto acquistare un box auto che intende acquistare e pertanto vorrebbe utilizzare il residuo credito di imposta nel nuovo atto per l’acquisto della pertinenza alla prima casa.
L’agenzia risponde che il caso di specie è similare ad uno precedente con il quale era stato chiarito che nel caso in cui il credito di imposta sia stato utilizzato solo parzialmente per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per l’atto in cui il credito stesso è maturato, l’importo residuo potrà essere utilizzato dal contribuente:
- in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche
- ovvero in compensazione delle somme dovute ai sensi del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonche’ di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”.
Detto importo residuo NON potrà, invece, essere utilizzato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, e dell’imposta sulle successioni e donazioni per gli atti presentati successivamente alla data di acquisizione del credito. La previsione normativa in argomento stabilisce, infatti, che in relazione alle imposte dovute per tali atti e denunce, il credito deve essere utilizzato per l’intero importo.
L’art 7 Legge 448/1998 comme 2 dispone che per il credito di imposta spettante per l’acquisto della prima casa “può essere portato in diminuzione dall’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina, ovvero, per l’intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi“.
Si ritiene, pertanto, che, nel caso in esame, l’istante non possa beneficiare del credito d’imposta residuo in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale dovute per l’acquisto agevolato della pertinenza, ma possa utilizzarlo sia in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche, sia in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L’agenzia infine chiarisce che nel caso di utilizzo del credito residuo in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche con circolare 20 aprile 2005, n. 15 è stato chiarito che il credito di imposta, se utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi, può essere fatto valere:
- in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva al riacquisto,
- ovvero della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato il riacquisto stesso.
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Fonte: Fisco e Tasse