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In dichiarazione IVA i versamenti sospesi per il COVID-19

I soggetti passivi che hanno beneficiato dei provvedimenti agevolativi emanati nel corso del 2020 per l’emergenza COVID-19 sono tenuti a compilare un apposito rigo del modello IVA 2021, al fine di comunicare i versamenti sospesi.
È questa una delle principali novità del modello di dichiarazione IVA per l’anno d’imposta 2020 (modello IVA 2021), approvato ieri con il provv. dell’Agenzia delle Entrate n. 13095/2021.

Nel quadro VA, dunque, è inserito il nuovo rigo VA16, riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria da coronavirus.
I soggetti passivi legittimati a sospendere i versamenti IVA, nel corso dell’anno 2020, compreso il saldo relativo al 2019, avvalendosi delle disposizioni al riguardo, sono tenuti a indicare:
– il codice che identifica il motivo della sospensione (l’elenco, con le relative descrizioni, è riportato nella “Tabella versamenti sospesi COVID-19” nell’Appendice del modello dichiarativo);
– l’importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal predetto codice.

Le istruzioni precisano che sono tenuti a compilare più campi del rigo VA16 coloro che, nel periodo d’imposta 2020, hanno sospeso i versamenti per effetto di più disposizioni emanate nel corso dell’anno, al fine di indicare gli importi sospesi in relazione a ciascuna disposizione normativa di cui gli stessi hanno beneficiato.
Inoltre, le istruzioni alla compilazione del modello chiariscono che le suddette informazioni devono essere fornite, compilando il rigo VA16, anche da parte dei soggetti passivi che abbiano partecipato nel 2020 a una procedura di liquidazione IVA di gruppo, consentendo a detta procedura di escludere dalla liquidazione periodica di gruppo la componente a debito riferibile alle società del gruppo oppure di sospendere l’intero versamento della procedura (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 6 maggio 2020 n. 11, risposta 2.16).

Tra le altre rilevanti novità del modello IVA 2021, già anticipate nella bozza pubblicata il 23 dicembre 2020, si segnalano:
– l’abolizione del quadro VI ove, da alcuni anni, i fornitori di esportatori abituali erano tenuti a riepilogare i dati delle lettere d’intento ricevute (tale obbligo è stato, difatti, abolito ai sensi dell’art. 12-septies del DL 34/2019, modificativo dell’art. 1 comma 1 lett. c) del DL 746/83);
– la specificazione che dovranno essere incluse nel rigo dedicato alle operazioni esenti di cui all’art. 10 del DPR 633/72 (rigo VE33) anche le operazioni esenti con diritto alla detrazione dell’imposta individuate dall’art. 124 del DL 34/2020, vale a dire le cessioni ad “aliquota zero” per i beni destinati al contenimento e alla gestione della diffusione del COVID-19 (ventilatori polmonari, mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3, termometri, detergenti disinfettanti per mani, soluzioni idroalcoliche in litri, ecc.);
– la previsione di uno specifico campo, nel rigo VF34, per le predette cessioni di beni ad “aliquota zero”, al fine di distinguere le medesime dalla generalità delle operazioni in regime di esenzione IVA per le quali, di regola, il diritto alla detrazione è precluso.

Ulteriori novità riguardano, fra l’altro:
– la compilazione del quadro VQ, ove è stata prevista la nuova colonna 7, riguardante l’ammontare dell’IVA periodica versata a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2019 e la data di presentazione della dichiarazione per il 2020;
– la compilazione della dichiarazione annuale per gli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime speciale dedicato all’attività di oleoturismo (L. 160/2019), analogamente a quanto già previsto per l’enoturismo (inserimento della nuova casella 10 nel campo VF30 e previsione del nuovo rigo VO36 ai fini dell’opzione per il regime ordinario).

Inoltre, nel modello IVA 2021, si segnala l’introduzione di un apposito rigo (rigo VO16) dedicato ai soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici (servizi “TTE”) ai sensi dell’art. 7-octies del DPR 633/72. Di riflesso, è anche prevista la specifica casella 2 nel rigo VO26 per comunicare la revoca all’opzione per l’applicazione dell’IVA nell’altro Stato membro, in precedenza esercitata.
Lo speciale criterio di territorialità IVA, introdotto nell’ordinamento nazionale con il DLgs. 45/2020 (seppure efficace già dal 1° gennaio 2019, secondo la direttiva 2017/2455/Ue) consente ai soggetti passivi nazionali di optare per l’applicazione dell’imposta nello Stato membro dell’Unione europea ove è domiciliato (o residente senza domicilio all’estero) il committente del servizio. Nel rigo VO16 vi è, quindi, la possibilità di individuare il singolo Stato membro di destinazione del servizio prestato.

Fonte: Eutekne.info

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