Beni strumentali nuovi: prorogato al 31 dicembre 2022 il credito di imposta
Fonte : Fisco e Tasse
La Legge di Bilancio 2021 estende fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi:
- potenziando e diversificando le aliquote agevolative,
- incrementando le spese ammissibili
- ampliandone l’ambito applicativo
- anticipando la decorrenza dell’innovata disciplina al 16 novembre 2020.
Nel dattaglio si prevede che possano fruire del credito d’imposta le imprese che:
- a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022
- oppure entro il 30.06.2023 (se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione)
effettuino investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato
Il credito d’imposta spetta:
- alle imprese e ai professionisti (con riferimento ad alcuni investimenti) residenti in Italia ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti
Non spetta alle imprese:
- in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale;
- destinatarie di sanzioni interdittive.
Condizione per avere l’agevolazione in esame sono:
- il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro
- e il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.
L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi e sono previste delle esclusioni, ed in particolare sono esclusi:
- i veicoli
- i fabbricati e i beni materiali strumentali per i quali sia previsto un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.
- fabbricati e costruzioni
- beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge di stabilità 2016
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Il credito d’imposta spetta in misura differenziata a seconda della tipologia di beni ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo; fanno eccezione gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi / compensi inferiori a € 5 milioni, per i quali il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.
Il credito d’imposta spetta nella misura del 10% del costo sostenuto, alle imprese che effettuano:
- investimenti in beni strumentali materiali, purché diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
- investimenti in beni strumentali immateriali diversi da software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 (indicati nell’allegato B annesso alla medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
ll credito spetta nella misura del 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile (come definito ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81)
Il credito spetta nella misura del 6% per gli stessi investimenti se effettuati a dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione